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Ministero Pubblica Istruzione

Docente di sostegno scavalcata in graduatoria per l'immissione in ruolo, vince ricorso
(Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli -Comunicato sindacale del 16/5/2010)
 



Il MIUR paga oltre 20.000,00 €
Soddisfazione del sindacato SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso.


Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza passata in giudicato n. 679/2010, riconosce il risarcimento del danno da ritardata immissione in ruolo ad A.N. rappresentata e difesa in giudizio dall'aw. Ferdinando Gelo del Foro di Napoli nella complessiva somma di euro 16.897,83, oltre rivalutazione e interessi maturati dal settembre 2005 al saldo; condanna le Amministrazioni resistenti (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Direzione Scolastica Regionale della Campania) ad assegnare alla ricorrente una sede nella provincia di Napoli invece di Benevento; condanna le medesime convenute in solido alle spese in complessivi 2.000,00 euro di cui 1.500,00 per onorario di difesa. Il sindacato SAB che ha patrocinato tutta la fase del contenzioso con il segretario provinciale di Napoli prof. Vincenzo Cozzino, esprime viva soddisfazione per la conclusione della vicenda che ha visto coinvolta una docente di sostegno, scavalcata nella graduatoria per l'immissione in ruolo, da chi la seguiva. Nel merito, la prof.ssa A.N. inserita nelle graduatone dei concorsi regionali dei docenti di scuola secondaria di 2° grado, conseguiva il titolo di specializzazione per l'area scientifica ADOl e chiedeva di essere inserita nei rispettivi elenchi ai fini dell'immissione in ruolo anche sui posti di sostegno. Nel procedere all'immissione in ruolo, la Direzione Scolastica Regionale della Campania, in un primo momento si dimenticava di nominare A.N. ed immetteva in ruolo altra docente che la seguiva in graduatoria nella provincia di Napoli; successivamente cercava di sanare la svista nominando A.N., ai soli fini giuridici, nella provincia di Benevento e non Napoli, facendo così perdere un anno di retribuzione con l'assegnazione di una sede diversa da quella in cui maturava diritto. Contro tale modo di operare veniva presentato il ricorso accolto con riconoscimento del diritto ad essere assegnata a Napoli e della retribuzione riferita anche al periodo di mancata effettiva prestazione di servizio, trattandosi di un diritto di carattere patrimoniale e a carattere ri sa rei torio originato dal comportamento illegittimo della P.A., ed il rigetto delle motivazioni addotte dal Ministero quali quelli di meri disguidi burocratici. Rileva il giudicante che le prospettazioni difensive del MIUR integrano una chiara confessione giudiziale ex art. 2730 ce, laddove ha ammesso che i fatti per cui è causa, sono avvenuti a seguito dello smarrimento degli atti amministrativi necessari per l'assunzione della ricorrente, ovvero, in definitiva, per grave negligenza da parte della medesima P.A. Né può dirsi verificata, nella fattispecie, l'ipotesi di cui all'art. 1218 del ce, per il quale "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", non avendo fornito la relativa dimostrazione nel corso del giudizio per cui vanno condannate le Amministrazioni ad assegnare la ricorrente a sedi della provincia di Napoli, essendo del pari ascrivibile a colpa delle medesime resistenti la perdita dell'istante della possibilità di scegliere tale sede disponibile, se convocata e nominata per tempo, con il pagamento delle retribuzioni non percepite oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione del credito al saldo. Il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola esprime soddisfazione per il risultato ottenuto da SAB di Napoli a difesa dei sacrosanti diritti dei lavoratori scolastici che sempre più spesso sono vittime di tali disguidi in particolare quando le graduatorie sono gestite da più uffici.

Prof. Francesco Sola Segretario Generale SAB
 

 
 

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